Art. 21
L. 56/87
• È dovuta una contribuzione ridotta rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti
• La contribuzione a carico del datore di lavoro è differenziata a seconda che sia dovuta o meno l'assicurazione INAIL (L. 5.070 settimanali nel primo caso e L. 4.890 settimanali nel secondo caso)
• I benefici contributi proseguono per l'anno successivo alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato
• Gli apprendisti portatori di handicap sono inclusi nel calcolo della quota di assunzioni obbligatorie a carico dell'impresa
• Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendenti occupati ai fini dell'applicazione di altri istituti legali o contrattuali subordinati ad una determinata dimensione aziendale
Art. 11
D.Lgs. 446/97
Gli oneri contributivi e retributivi sostenuti dall'azienda per il personale con qualifica di apprendista non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRAP
Art. 16
L. 196/97
• Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della L. 196/97, le relative agevolazioni contributive sono subordinate alla partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e formalmente indirizzate alle aziende da parte della Regione
• In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore
Art.3
D.M. 28-2-2000
• Le agevolazioni previste dalla L. 196/97 (art. 16 comma 3) sono determinate sulla base di un apposito piano di sperimentazione predisposto dalla Regione, d'intesa con il Ministero del lavoro e le parti sociali