Contenuti della formazione esterna

Strutture • Sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi
• Sono emanati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
• Monte ore globale: 120 ore medie annue
• Le iniziative formative devono avere una dislocazione territoriale tale da agevolarne la frequenza ed essere coerenti rispetto al settore di attività dell'apprendista (art. 2 D.M.7-10-1999)
• È svolta nelle strutture regionali di formazione professionale o nelle strutture scolastiche, specificamente accreditate
• Le modalità di svolgimento possono essere definite dalla contrattazione collettiva
• Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti devono indicare alla regione la persona che svolge funzioni di tutor
Contenuti Contenuti a carattere trasversale (D.M.20-5-1999) *
— recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche
— comportamenti relazionali
— conoscenze organizzative, gestionali e economiche
— disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro
Numero di ore non inferiore al 35% del monte di ore destinato alla formazione esterna
  Contenuti a carattere professionalizzante (D.M.20-5-1999)**
— insegnamenti di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali
— sicurezza sul lavoro e mezzi di protezione individuali, propri della specifica figura professionale
 

Formazione interna

• Costituisce uno specifico obbligo del datore di lavoro che deve impartire la formazione necessaria a far conseguire all'apprendista la relativa qualifica professionale
• Deve svolgersi con l'affianco di un tutor
• L'impresa deve conservare per 5 anni la documentazione relativa all'attività formativa svolta
• Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro deve attestare le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego
• Copia dell'attestato di qualifica conseguita deve essere consegnato al lavoratore

Tutor

Obblighi dell'impresa • Deve nominare uno o più tutor aziendali, dotati di adeguate competenze
• Deve comunicare alla regione i nominativi dei lavoratori che hanno assunto la funzione di tutor
Funzioni del tutor • Affianca l’apprendista durante il periodo di apprendistato
• Trasmette le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative
• Favorisce l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro
• Collabora con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento
• Esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro
Ciascun tutore può affiancare non più di 5 apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore
Requisiti
(D.M.28-2-2000)
Lavoratore qualificato designato dall’impresa
• Deve possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato
• Deve svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista
• Deve possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa (eccetto il caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica)
Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti la figura di tutor può essere ricoperta dal titolare dell’impresa stessa o da un socio
Nel caso di imprese imprese artigiane, la figura di tutor può essere ricoperta dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante
I tutor sono tenuti a partecipare, all'avvio delle apposite iniziative di formazione esterna predisposte dalle competenti strutture (Regioni), ad almeno un corso di durata non inferiore ad 8 ore

(*) In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative trasversali sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purché siano in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi (art. 3 D.M.8-4-1998).

(**) Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere può essere previsto, su base negoziale collettiva, un impegno formativo ridotto (art. 3 D.M.8-4-1998).