• Con riguardo al requisito anagrafico dell'apprendista, originariamente stabilito dalla L. 25/55 in minimo 15 anni, ovvero 14 in caso di assolvimento dell'obbligo scolastico, e massimo 20 anni, esso è stato successivamente fissato dalla L.196/97 in minimo 16 anni di età e massimo 24 anni, elevabili a 26 nelle zone ad alto tasso di disoccupazione e a 29 nel settore artigianale. Inoltre in caso di apprendista portatore di handicap, i limiti di cui alla L. 196/97 sono elevabili di 2 anni.
La stessa L. 196/97 subordinava comunque la piena efficacia del nuovo limite minimo di età all'elevazione dell'obbligo scolastico e ai relativi nuovi limiti minimi di età, di modo che è stata conservata transitoriamente la facoltà di assumere come apprendisti anche soggetti di 14 anni di età che avessero terminato la scuola media inferiore (Min. Lav. circ. 2-12-1997, n. 126).
Successivamente il D.Lgs. 345/99, in materia di tutela del lavoro minorile, ha introdotto nuovi limiti di età per l'accesso al lavoro dei minori ed in specie: un divieto generale di lavoro dei bambini (meno di 15 anni di età); la clausola generale dell'assolvimento dell'obbligo scolastico per la liceità del lavoro degli adolescenti (tra 15 e 18 anni di età).
A seguito della L. 20-1-1999, n.9, l'obbligo scolastico è stato elevato a decorrere dall'anno 1999/2000 a dieci anni, anche se fino al definitivo riordino del sistema scolastico e formativo avrà durata novennale.
Sulla questione, con riferimento al limite di età per l'instaurazione di un rapporto di apprendistato, è intervenuto il Ministero del lavoro che, con circ. 10-11-1999, n. 5/27920/70/APPR, ha concluso per la "concomitanza dei due requisiti rappresentati dall'età non inferiore a 15 anni e dall'assolvimento dell'obbligo scolastico di 9 anni".
Attualmente dunque, fermo restando l'assolvimento dell'obbligo scolastico novennale, si deve ritenere vigente il limite di 15 anni di età, fintanto che l'obbligo scolastico non sarà portato da 9 a 10 anni cosa che determinerà necessariamente l'operatività del requisito di 16 anni di età fissato dalla L. 196/97.

• Uno dei fattori che hanno determinato il progressivo declino dell'apprendistato, con la conseguenza di una diffusa preferenza per il contratto di formazione e lavoro (parimenti caratterizzato da un più conveniente regime contributivo), è stato rappresentato dalla preclusione, formatasi nella prassi degli Ispettorati del lavoro, dell'assunzione con tale tipologia contrattuale di giovani già in possesso di una qualifica professionale o diploma di scuola dell'obbligo. Successivamente con la riforma dell'istituto operata dalla L. 196/97, è stata invece rivalutata la valenza formativa dell'apprendistato nell'obiettivo di una sua specializzazione "come canale di qualificazione in alternanza per giovani privi di qualificazione o in possesso di qualificazione non spendibile per le mansioni in oggetto", in conformità con gli orientamenti espressi in sede di concertazione sociale (Patto per il lavoro del 1996) e con il consolidato principio per cui la vera formazione professionale non può che essere acquisita con un percorso di addestramento in azienda. A sostegno di tale indirizzo, e anzi ponendosi in una posizione ancora più avanzata, con circ. 2-12-1997, n. 126 il Ministero del Lavoro determinava una revisione delle prassi in atto sostenendo la possibilità di "assunzione in qualità di apprendisti dei giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale, anche omogenei rispetto all'attività da svolgere".

• La L. 25/55 (art. 10) stabilisce l'assoluto divieto di adibire giovani assunti con rapporto di apprendistato al lavoro notturno, intendendosi per tale la prestazione lavorativa collocata tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino successivo. L'orario di lavoro degli apprendisti inoltre, secondo quanto stabilito dalla medesima norma, non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, con la previsione di diversi limiti per gli apprendisti di età inferiore a 15 anni (7 ore giornaliere e 35 settimanali) o a 18 anni (8 ore giornaliere e 40 settimanali). A seguito della riduzione generale dell'orario di lavoro da 48 a 40 ore (art. 13 L. 197/96), il Ministero del lavoro osservava (circ. 5-2-1998, n. 5/26387/APPR) che "la modificazione alla normativa di carattere generale in materia di orario di lavoro (ridotto da 48 ore settimanali a 40) non ha innovato rispetto all'art. 10 L. 25/55 che è norma speciale" con la vigenza del limite delle 44 ore settimanali, ritenendosi tuttavia venire meno, nel caso in cui l'orario aziendale fosse articolato in 40 ore settimanali, la possibilità di praticare un orario differenziato per gli apprendisti. Tale ipotesi è valida per gli apprendisti maggiorenni e per gli apprendisti di età inferiore a 18 anni, risultando conforme in tale ultimo caso alla generale normativa di protezione del lavoro minorile (L. 977/67 riformata dal D.Lgs. 345/99) che stabilisce il limite di orario settimanale per i lavoratori adolescenti (minori di anni 18 liberi da obblighi scolastici) appunto in 8 ore giornaliere e 40 settimanali. Per i minori di anni 15 il problema non si pone poiché non è più ammissibile un rapporto di apprendistato con soggetti di età inferiore a 16 anni ovvero 15 fino alla riforma dei cicli scolastici.
In materia di lavoro notturno, allo scopo di evitare sfasamenti tra la generalità dei dipendenti e gli apprendisti, e quindi in sostanza rimuovendo elementi ostativi al ricorso a tale fattispecie contrattuale, il Ministero del lavoro riteneva (lettera circ. 5/25/99) ammissibile l'anticipazione per gli apprendisti maggiorenni dell'inizio dell'attività lavorativa alle 5.00 del mattino.
In materia di lavoro notturno, si deve ritenere dunque precluso il lavoro degli apprendisti di qualunque età, salvo la possibilità per gli apprendisti maggiorenni di cominciare la propria prestazione fin dalle ore 5.00 del mattino. Per gli apprendisti minori di anni 18, il divieto del lavoro notturno ha a fondamento non solo la norma della L. 25/55, ma anche gli articoli 15 e 17 della L. 977/67, come riformata dal D.Lgs. 345/99, che stabilisce il divieto di adibire i lavoratori adolescenti al lavoro notturno (prestazione di lavoro collocata in un periodo di almeno 12 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00 o tra le 23.00 e le 7.00). Per i minori di anni 15 contemplati dall'originario art. 10 L. 25/55, il problema non si pone in quanto non è più ammissibile un rapporto di apprendistato con soggetti di età inferiore a 15 anni.