Numero massimo di apprendisti • Nel settore non artigiano: il 100% delle maestranze specializzate; se l'impresa ha non più di 3 dipendenti specializzati o qualificati, può assumere fino a 3 apprendisti
• Nelle imprese artigiane i limiti numerici sono differenziati in base al tipo di lavorazione dell'impresa: lavorazioni in serie fino a 9 apprendisti; lavorazioni in serie non automatizzate del tutto fino a 5; lavorazioni artistiche tradizionali o abbigliamento su misura fino a 16; costruzioni edili fino a 5
Autorizzazione della Direzione provinciale del Lavoro • Deve essere inoltrata richiesta di autorizzazione alla competente Direzione provinciale del Lavoro, con indicazione della prestazione richiesta agli apprendisti, l'addestramento da impartire e la qualifica cui essi sono destinati al termine del tirocinio
• La richiesta è numerica e, una volta rilasciata, resta valida per il numero di apprendisti cui fa riferimento (pertanto può essere usata per la sostituzione di un apprendista licenziato o dimessosi con altro apprendista da assumere)
Visita medica • Per tutti gli apprendisti da assumere è necessaria una visita medica effettuata dalla ASL allo scopo di accertare l'idoneità al contenuto della posizione di lavoro
• La visita medica è preventiva all'assunzione, salvo che per le imprese artigiane ove va effettuata successivamente all'assunzione
Assunzione • Avviene successivamente al rilascio dell'autorizzazione e in caso di esito positivo della visita medica
• Può essere effettuata con la modalità dell'assunzione diretta prevista dall'art. 9bis L. 608/96 per la generalità dei lavoratori del settore privato
• Entro 5 giorni dall'assunzione deve essere effettuata un'apposita comunicazione alla struttura locale per l'impiego (centro per l'impiego, ex D.Lgs. 469/97, in luogo delle sezioni circoscrizionali per l'impiego)
• Entro 30 giorni dall'assunzione l'apprendista deve essere informato sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/97: tali informazioni possono essere rese nel contratto di lavoro, nella lettera di assunzione o con la dichiarazione dei dati registrati nel libro matricola da rilasciarsi al lavoratore ex L. 608/96
• Entro 30 giorni dall'assunzione deve essere inviata agli uffici regionali la scheda sintetica approvata con D.M. 7-10-1999 recante informazioni sull'azienda, sull'apprendista e sul tutor
Periodo di prova • È ammesso, ma con durata non superiore a 2 mesi ovvero al diverso limite, non superiore a 2 mesi, stabilito dal CCNL del settore di appartenenza
• Deve essere formulato con atto scritto
• Ha ad oggetto non i contenuti professionali, bensì la capacità di apprendimento